Le leggi sulla privacy non bastano quando si parla da un punto di vista tecnico e di progettazione di applicazioni informatiche, perchè non tutti i dati, e neanche tutti i cookie, sono essenziali. Come utente e beta tester, in alcune piattaforme online, mi sono occupata di questo punto in particolare dal punto di vista tecnico. Scaricare sempre e solo sugli utenti la questione, non è la giusta direzione, e neanche bloccare l’accesso ad un servizio per non aver accettato cookie per finalità di marketing è corretto. L’aspetto da tecnico anche in ambito beta è più complesso. Siamo ormai, in particolare in alcuni ambiti professionali, immersi quotidianamente nelle tecnologie e conviviamo in molti casi con loro anche di notte. La tecnologia in molti casi interagisce con le tecnologie vicine e necessita di interoperabilità. Questo punto non vuol dire che sia necessario far passare tutto, ma bastano i dati personali essenziali e l’autorizzazione dell’utente...
Bisogna fin da subito mettere in chiaro che la legge italiana n. 633 del 1941 e i suoi aggiornamenti sostengono che sei autore di un’opera già alla creazione e che solo l'autore ha i diritti di sfruttamento. Questi diritti possono essere ceduti parzialmente solo su contratto stipulato con l'autore altrimenti spettano totalmente all'autore che può disporne a suo piacimento sia in quanto a pubblicazione sia in quanto a produzione. Bisogna inoltre ricordare che il diritto d'autore è anche sancito tra i diritti umani. Alla legge italiana si aggiungono le leggi internazionali e la convenzione di Berna firmata nel 1886, le quali sanciscono che per la peculiarità della tipologia di arte gli autori vengono riconosciuti come meritevoli di tutela e vanno tutelati secondo la legge in qualità di artisti. A queste leggi si aggiugono la legge 540 del 1972, la successiva legge 30 del 2005 e le leggi internazionali sulla proprietà intellettuale derivanti da opere di ingeg...