Bisogna fin da subito mettere in chiaro che la legge italiana n. 633 del 1941 e i suoi aggiornamenti sostengono che sei autore di un’opera già alla creazione e che solo l'autore ha i diritti di sfruttamento.
Questi diritti possono essere ceduti parzialmente solo su contratto stipulato con l'autore altrimenti spettano totalmente all'autore che può disporne a suo piacimento sia in quanto a pubblicazione sia in quanto a produzione.
Bisogna inoltre ricordare che il diritto d'autore è anche sancito tra i diritti umani.
Alla legge italiana si aggiungono le leggi internazionali e la convenzione di Berna firmata nel 1886, le quali sanciscono che per la peculiarità della tipologia di arte gli autori vengono riconosciuti come meritevoli di tutela e vanno tutelati secondo la legge in qualità di artisti.
A queste leggi si aggiugono la legge 540 del 1972, la successiva legge 30 del 2005 e le leggi internazionali sulla proprietà intellettuale derivanti da opere di ingegno e design industriale.
Anche Europa ha inserito diverse direttive sul copyright che allargano maggiormente le possibilità contrattistiche degli autori ed ampliano gli artisti e le tipologie artistiche aventi diritto al copyright in particolare nell'ambito visivo.
In arte e design quando si parla di fisco non si parla di fattura e IVA ma di royalties e ricevuta di cessione di opera.
Il motivo è semplice. Per queste opere, sia arte che design, si tratta di sfruttamento delle opere di ingegno.
Indipendentemente dalla valutazione dell'opera nell'arte ci sono delle tasse da pagare allo stato che ammontano al 20 % sul 75 % dell'imponibile se hai più di 35 anni di età, e 20 % del 60 % se hai meno di 35 anni di età.
I compensi vanno sempre inseriti nella dichiarazione dei redditi nella sezione opportuna.
Con l'opera va consegnata una ricevuta di cessione dell'opera d'arte con titolo, prezzo oltre eventualmente un certificato di autenticità e altre cose necessarie a tutelare il diritto d’autore.
Per il design il discorso royalties è un po' diverso. Si tratta di contratto di sfruttamento in base alla quantità di elementi prodotti e venduti o alla cessione del diritto di produzione.
Le percentuali di royalties dipendono dal designer e dal contratto di sfruttamento e possono riguardare sia la produzione che la vendita. Anche sui contratti di sfruttamento per designer si pagano le royalties e le relative imposte di reddito come per arte.

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